di Luca Longhi[1]

Il ddl costituzionale sul premierato ha sollevato, come prevedibile, sin dalla sua comunicazione, accese discussioni tra gli addetti ai lavori e, sia pure in misura minore, nella società.

Negli ultimi quaranta giorni abbiamo ascoltato le opinioni più disparate pronunciate dai giuristi consultati dai mezzi di informazione o auditi nelle sedi istituzionali.

Come accaduto in occasione di precedenti tentativi di riforma, si è registrata una tendenza prevalente ad un certo conservatorismo costituzionale che nulla ha a che vedere, naturalmente, con i presupposti culturali del Laboratorio che ospita questa mia breve riflessione.

Si tratta, piuttosto, ammesso che si possa rintracciare un denominatore comune nelle diverse posizioni assunte, spesso e volentieri di un atteggiamento di ostilità al cambiamento, che già si riconobbe, ad esempio, nel composito “fronte del no” del 2016, tenuto insieme all’epoca solo dall’intento di contrapporsi al promotore del disegno, secondo un copione abbastanza consolidato nella prassi italiana.

In questa fase, alla vigilia del dibattito parlamentare e preso atto delle varie tesi esposte sul tappeto, si possono esprimere alcune osservazioni preliminari, nell’auspicio che il testo possa ricevere, nel corso dei lavori, degli apporti migliorativi nella direzione indicata nella relazione di accompagnamento.

In particolare, in attesa di individuare le soluzioni tecnico-normative più adeguate, sulle quali si avrà certamente modo di tornare nei prossimi mesi anche in questa sede, non si può negare che la governabilità, obiettivo dichiarato della riforma, sia una dimensione necessaria (e anche desiderabile) della democrazia e che 68 esecutivi in 75 anni (!) costituiscano di per sé un’evidente distorsione del modello vigente di forma di governo.

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Non si può, altresì, negare che il Paese, tanto più nel contesto di mercati globali come quello nel quale ci troviamo immersi da svariati decenni, potrebbe soltanto trarre giovamento da governi più stabili e duraturi.

Questo rilievo, all’apparenza banale, sembra non incontrare, tuttavia, la condivisione di larga parte della vulgata corrente, preoccupata forse più di demolire le proposte che non di elaborare ricette idonee a conferire finalmente maggiore stabilità alla funzione di governo.

Si preferisce, cioè, come spesso avvenuto nella nostra storia, guardare al dito (ovvero all’ipotetica riduzione delle prerogative del Presidente della Repubblica, indirettamente scaturente dal disegno) anziché alla luna (ovvero all’ambizioso obiettivo perseguito dalla riforma).

Occorre sottolineare che il ddl risulta circoscritto ad appena quattro articoli della Carta e non va ad incidere in maniera diretta sulle prerogative del Presidente della Repubblica, se non limitatamente alla nomina dei senatori a vita (art. 59, co. 2 Cost.), istituto che non ha sempre offerto buona prova di sé nell’esperienza costituzionale e che, comunque, può ritenersi, per vari motivi, oramai superato.

L’attivismo dimostrato a più riprese dal Presidente della Repubblica (in quanto organo), soprattutto negli ultimi dieci anni, è dipeso, viceversa, da disfunzioni del parlamentarismo e non corrisponde evidentemente ad un normale andamento del sistema.

Un parlamentarismo, oltretutto, giova ricordarlo, di recente colpito dall’infausta riduzione del numero dei seggi, che ne ha gravemente minato il prestigio e la funzionalità, senza che, però, si segnalasse, in quella circostanza, un’analoga mobilitazione da parte dei commentatori.

Nel quadro che verrebbe a delinearsi per effetto della riforma, peraltro, il Presidente della Repubblica non vedrebbe intaccato affatto il proprio peculiare posizionamento ordinamentale e quel collegamento con l’unità nazionale (art. 87, co. 1 Cost.) che ne ha giustamente determinato l’affetto e il gradimento popolare.

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In conclusione, per tutti i motivi che qui si è potuto considerare sia pure in modo sommario, si auspica che, almeno per una volta, possano venirsi a creare le condizioni per dare vita ad un clima veramente costituente (per ricorrere ad una formula abusata e, spesso, ahimè svuotata di significato) così da poter consegnare ai cittadini un assetto istituzionale più moderno ed efficace, in linea con le sfide che attendono il Paese.


[1] Ordinario di Istituzioni di diritto pubblico, Università Telematica Pegaso.

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